Statuto
STATUTO DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
Art.1) E’ costituita una Società sportiva dilettantistica a Responsabilità Limitata avente denominazione “MONTECRISTO SAILING SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – S.R.L.”.
Art.2) Oggetto Sociale:
La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa la didattica. In particolare la società si propone di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, alla pratica della vela, della subacquea e anche degli altri sport marini in genere, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività: agonistica, ricreativa, didattica e di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della navigazione a vela, della subacquea e di tutte quelle attività connesse, con particolare riguardo alla corretta conduzione di una imbarcazione e delle sue attrezzature, alla valorizzazione e diffusione della tradizione marinaresca e della cultura nautica, al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del mondo marino e submarino, offrendo ai soci, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali come: a. momenti di formazione, con manifestazioni e incontri, aventi per oggetto tematiche inerenti il mondo marino;
b. attività sociali rivolte ai bambini, ai giovani, ai soggetti diversamente abili;
c. la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività sportiva in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle differenti federazioni e dei suoi organi;
d. l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di attività sportive.
Si richiamano, quindi, come qui riportate le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali e degli Enti di promozione sportiva, nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle società affiliate.
Per l’esercizio dell’attività e per la realizzazione degli scopi sociali precisati nei commi precedenti, la società potrà:
a) gestire impianti, propri o di terzi, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela, della subacquea e degli sport del mare;
b) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
c) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
d) indire corsi di avviamento agli sport, in particolare di vela e subacquei, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) organizzare, gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per auto-finanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
f) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
g) stipulare qualsiasi contratto per il conseguimento dei propri fini sociali, inclusi l’acquisto, la locazione e il comodato d’uso di beni mobili, quali, a titolo di esempio, natanti e imbarcazioni, nonché immobili da adibire a sede sociale, segreteria o ad altri fini istituzionali;
h) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, come, a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: corsi, incontri, serate a tema, cene, attività ludiche varie, navigazioni in flottiglia, collaborando eventualmente con altre Associazioni che perseguano scopi analoghi;
i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare,
immobiliare che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, con espressa esclusione di quelle vietate dalla legge, comprese le assunzioni di obbligazioni, le concessioni di avalli, fideiussioni, pegni, ipoteche o altre garanzie reali anche a favore di terzi, nonchè ogni altra operazione relativa alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle relative aree, nonchè l’acquisto e la costruzione di immobili da destinare ad attività sportive e ricreative;
l) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni e emblemi, direttamente o a mezzo terzi, pubblicare e commercializzare manualistica didattica in formato cartaceo o elettronico.
Il tutto nei limiti di quanto disposto dalla legge 197/91 e successive modifiche e integrazioni.
La società ha l’obbligo di conformarsi alla norme e alle direttive del Coni e agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui la società intenderà affiliarsi.
In particolare la società si affilia alla F.I.V. e all’U.I.S.P.
Art.3) La società ha sede in Comune di Buonconvento (SI) all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Siena ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Il trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune potrà essere effettuato con semplice decisione dell’Organo Amministrativo.
L’Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere uffici, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all’estero; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
Art. 4) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).
CAPITALE
Art.5) Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi di legge. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 2466 del codice civile consentita la vendita all’incanto della partecipazione del socio moroso. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti, di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento potrà avvenire anche mediante la prestazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; detta polizza o fideiussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all’articolo 2482 ter del codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473 del codice civile.

FINANZIAMENTO DEI SOCI
Art. 6) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le quote non sono trasferibili e non sono rivalutabili salvo il diritto di recesso da esercitarsi con le modalità di cui al successivo articolo 7. Le quote di partecipazione non sono trasferibili per successione a causa di morte.
Agli eredi del socio defunto spetta il rimborso della quota in conformità a quanto previsto dall’art. 2473 c.c.
RECESSO – ESCLUSIONE

Art.7) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell’oggetto della società;
b) il cambiamento del tipo di società;
c) la fusione e la scissione della società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede sociale all’estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’articolo 2468 quarto comma del codice civile;
h) l’aumento di capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall’articolo 2497 quater del codice civile. I soci hanno inoltre diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell’articolo 2469 secondo comma del codice civile.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall’esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Nell’ipotesi di recesso le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dell’organo di controllo – se nominato – tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi di quanto sopra previsto.
In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione secondo i criteri sopra indicati è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell’articolo 1349 del codice civile. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’evento dal quale consegue la liquidazione.
Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da una parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Art.8) Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. L’esclusione deve risultare da decisione dell’organo amministrativo a maggioranza assoluta.

UNICO SOCIO

Art.9) Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell’articolo 2470 del codice civile. Quando si costituisce o si ricostruisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l’iscrizione nel Registro Imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Art.10) La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonchè‚ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro Imprese di cui all’articolo 2497 bis secondo comma del codice civile.
DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Art.11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonchè‚ sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo (fatta eccezione per il primo organo amministrativo, nominato in sede di atto costitutivo);
c) la nomina nei casi previsti dalla legge del sindaco unico o dei membri del collegio sindacale e del presidente ovvero del revisore;
d) le modificazioni dello Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) le decisioni in ordine all’anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo quanto previsto al successivo articolo undici, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella decisione.
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
Art.12) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo decimo lettere d), e), f) nonchè‚ in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dalle presenti norme, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dall’organo di controllo, se nominato, o anche da un socio. L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Art.13) L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, trasmissione o mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa
l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Se gli amministratori o i membri dell’organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all’assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
Art.14) In assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese e il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori e ai membri dell’organo di controllo se nominato.
Art.15) L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di impedimento o assenza di questi da altra persona designata dall’Assemblea tra i presenti. L’Assemblea nomina un segretario che potrà essere anche non socio. Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi previsti dalla legge ed, inoltre, quando l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.
Art.16) Salvo quanto previsto al successivo art. 23 per l’approvazione del bilancio, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione.
Nei casi in cui per legge o in virtù delle presenti norme il diritto di voto è sospeso, si applica l’articolo 2368, terzo comma del codice civile.
ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.17) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitare a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un
consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l’amministrazione. Gli amministratori possono anche essere non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’articolo 2390 del codice civile. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Salvo quanto previsto nel comma successivo, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), si applica l’articolo 2386 del codice civile.
Art.18) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal presente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni al suo inizio o nel diverso termine indicato nella decisione.
Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.
In caso di richiesta scritta fatta da almeno uno dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. Art.19) Qualora il consiglio di amministrazione deliberi in adunanza collegiale, il presidente convoca il consiglio ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché‚ tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell’organo di controllo – se nominato – con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché‚ l’ordine del giorno. In consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell’organo di controllo, se nominato.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigerà verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Art.20) L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475 del codice civile.
Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio del potere di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
Possono essere nominati direttori, institori e/o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono tutti gli amministratori.
Gli Amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della federazione e/o dell’ente di promozione sportiva decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. E’ fatto divieto ai consiglieri, nella loro qualità di amministratori, di ricoprire la stessa carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal Coni, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l’assemblea può inoltre assegnare ai componenti dell’organo amministrativo un’indennità annuale.
Art.21) L’amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina. ORGANO DI CONTROLLO
Art.22)
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2477 del codice civile.
Anche ove non ricorrano i casi di cui al precedente punto, i soci possono sempre decidere di nominare l’organo di controllo o un revisore.
L’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell’art. 2477 del Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale. Nel caso di nomina di un organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anzichè cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall’altro la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).
Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell’articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Ove venga nominato un Collegio Sindacale, le riunioni dell’organo di controllo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. BILANCIO E UTILI

Art.23) L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11 con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.
Art.24) Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno reinvestiti interamente nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all’articolo 2 delle presenti norme. E’ vietata ogni distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.25) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l’organo amministrativo dovrà effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti alle legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale dovrà essere assegnato all’ente di promozione sportiva o alla federazione di appartenenza.
Art.26) Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle norme del codice civile, fermo restando l’obbligo di conformarsi comunque alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali e dell’Ente di promozione Sportiva cui la Società è affiliata.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.27) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e l’organo di controllo (se nominato) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 7.
Art.28) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi in materia. F.to ALESSANDRO VALTRIANI

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